Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 lug 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione. 2.   L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo nel quadro e ai fini di procedimenti penali, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, che non è stata irrogata con decisione pronunciata in contumacia nei casi in cui la persona condannata è latitante. Tali ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica potrebbe essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione. 3.   L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo per i dati riguardanti i servizi di cui all', punto 3), offerti nell'Unione. 4.   Il presente regolamento non si applica ai procedimenti avviati al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca a un altro Stato membro o a un paese terzo.
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