Art. 4

Autorità di emissione

In vigore dal 12 lug 2023
Autorità di emissione 1.   Un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all', punto 10), può essere emesso solamente da: a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. 2.   Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all', punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto può essere emesso solamente da: a) un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente nel caso interessato; o b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione. 3.   Un ordine europeo di conservazione relativo a dati di qualsiasi categoria può essere emesso solamente da: a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. 4.   Laddove un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b) o del paragrafo 3, lettera b), tale autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'EPOC e dell'EPOC-PR. 5.   In un caso di emergenza debitamente accertato, quale definito all', punto 18), le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo possono eccezionalmente emettere un ordine europeo di produzione per i dati relativi agli abbonati o per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all', punto 10), o un ordine europeo di conservazione, senza previa convalida dell’ordine interessato, qualora la convalida non possa essere ottenuta in tempo utile e qualora tali autorità possano emettere un ordine in un caso interno analogo senza previa convalida. L'autorità di emissione chiede la convalida ex post dell'ordine in questione, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore. Qualora tale convalida ex post dell'ordine in questione non sia concessa, l'autorità di emissione ritira immediatamente l'ordine e cancella o limita in altro modo l'uso dei dati ottenuti. 6.   Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione nonché delle notifiche, come pure della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini.
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