Art. 6

Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione

In vigore dal 12 lug 2023
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione 1.   L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. L', paragrafo 8, si applica mutatis mutandis. 2.   Un ordine europeo di conservazione deve essere necessario e proporzionato al fine di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista della presentazione di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d’indagine (OEI) o un ordine europeo di produzione, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata. 3.   Un ordine europeo di conservazione può essere emesso per tutti i reati, laddove avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante. 4.   L'ordine europeo di conservazione contiene le informazioni seguenti: a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida; b) il destinatario dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'; c) l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati di cui è richiesta la conservazione; d) la categoria di dati richiesti quale definita all', punti da 9) a 12); e) se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione; f) le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; g) i motivi per stabilire che l'ordine europeo di conservazione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo