Art. 8

Notifica all'autorità di esecuzione

In vigore dal 12 lug 2023
Notifica all'autorità di esecuzione 1.   Qualora un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell', punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto, l'autorità di emissione ne dà notifica all'autorità di esecuzione trasmettendole l'EPOC contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario conformemente all’, paragrafi 1 e 2. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se, al momento dell'emissione dell'ordine, l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che: a) il reato sia stato commesso, sia in atto o sia suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione; e b) la persona i cui dati sono richiesti risieda nello Stato di emissione. 3.   Nel trasmettere l'EPOC all'autorità di esecuzione, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include, se del caso, tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere necessarie per valutare la possibilità di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'. 4.   La notifica all'autorità di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha effetto sospensivo sugli obblighi del destinatario di cui all', paragrafo 2, tranne nei casi di emergenza quali definiti all', punto 18).
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Notifica all'autorità di esecuzione (Art. 8 Regolamento (UE) 2023/1543) — Testo vigente | Portale Normativo