Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«autorità competente»: l'organo giurisdizionale, la procura, l'autorità centrale e le altre autorità competenti quali definite negli atti giuridici elencati negli allegati I e II, ivi designate o oggetto di notifica in conformità degli stessi, nonché organi e agenzie dell'Unione che partecipano a procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II; ai fini dell', per «autorità competente» si intende inoltre qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità competente ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale a tenere udienze e audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile o commerciale; ai fini dell', per «autorità competente» si intende anche qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità che partecipa alle procedure previste dagli atti giuridici elencati nell'allegato II;
2)
«comunicazione elettronica»: lo scambio digitale di informazioni su internet o su altra rete di comunicazione elettronica;
3)
«sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;
4)
«punto di accesso elettronico europeo»: il portale accessibile alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, in tutta l'Unione e connesso a un punto di accesso interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato;
5)
«spese»: i pagamenti riscossi dalle autorità competenti nei procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I;
6)
«videoconferenza»: una tecnologia di trasmissione audiovisiva che consente la comunicazione bidirezionale e simultanea di immagini e suoni, permettendo in tal modo l'interazione visiva, audio e orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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