Art. 5

Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

In vigore dal 13 dic 2023
Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nell'ambito di procedimenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (UE) 2020/1783, e su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante o, se previsto dal diritto nazionale, di propria iniziativa, nell'ambito di procedimenti in materia civile o commerciale in cui una delle parti, o il suo rappresentante, si trovi in un altro Stato membro, l'autorità competente decide in merito alla partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza sulla base: a) della disponibilità di tale tecnologia; b) del parere delle parti coinvolte nel procedimento sul ricorso a tale tecnologia; e c) dell'opportunità del ricorso a tale tecnologia nelle circostanze specifiche del caso. 2.   L'autorità competente che tiene l'udienza provvede affinché le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso alla videoconferenza dell'udienza. 3.   Qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento preveda la registrazione dell'udienza o dell'audizione, le stesse norme si applicano all'udienza o audizione tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la procedura per le udienze e le audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza.
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