Art. 7

Firme elettroniche e sigilli elettronici

In vigore dal 13 dic 2023
Firme elettroniche e sigilli elettronici 1.   Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 2.   Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica di cui all' del presente regolamento richieda un sigillo o una firma in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, il documento reca il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 3.   Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica nei casi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento richieda la firma della persona che lo trasmette, la persona in questione si conforma a tale obbligo mediante: a) l'identificazione elettronica con un livello di garanzia elevato quale precisato all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; o b) la firma elettronica qualificata quale definita all', punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.
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