Art. 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

In vigore dal 13 dic 2023
Mezzi di comunicazione tra autorità competenti 1.   La comunicazione a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I tra le autorità competenti di diversi Stati membri e a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II tra autorità competenti di diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un organo o un'agenzia dell'Unione, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata mediante un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile. 2.   La comunicazione può tuttavia essere effettuata dalle autorità competenti con mezzi alternativi qualora non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1: a) a causa di guasti del sistema informatico decentrato; b) a causa della natura fisica o tecnica del materiale trasmesso; o c) per cause di forza maggiore. Ai fini del primo comma, le autorità competenti provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi utilizzati siano i più rapidi e appropriati e garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni. 3.   Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 2, può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia appropriato per una determinata situazione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo avvenga in modo sicuro e affidabile. 4.   Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II, esse possono scambiare i moduli attraverso altri mezzi appropriati se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di moduli di cui al presente comma avvenga in modo sicuro e affidabile. 5.   Il presente articolo fa salve le disposizioni procedurali applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia di ammissibilità dei documenti, ad eccezione dei requisiti relativi ai mezzi di comunicazione. 6.   Ciascuno Stato membro può decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I o II. 7.   Gli organi o le agenzie dell'Unione possono decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione all'interno dell'agenzia o dell'organo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2844:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo