Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario; 2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
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