Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario;
2)
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1784:oj#art-2