Art. 3
Organi mittenti e riceventi
In vigore dal 25 nov 2020
Organi mittenti e riceventi
1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).
3. Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
b)
la competenza territoriale degli organi riceventi;
c)
i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’, paragrafo 4; e
d)
le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
Storico versioni
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