Art. 5

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali

In vigore dal 25 nov 2020
Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali 1.   La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX. 2.   Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 3.   Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. 4.   Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.
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