Art. 7

Assistenza nel reperimento di recapiti

In vigore dal 25 nov 2020
Assistenza nel reperimento di recapiti 1.   Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi: a) fornire alle autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto; b) consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o c) fornire informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto. 2.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica: a) gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1; b) se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); c) se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
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