Art. 9

Traduzione dell’atto

In vigore dal 25 nov 2020
Traduzione dell’atto 1.   L’organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l’atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’, paragrafo 1. 2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.
Storico versioni

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