Art. 10

Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

In vigore dal 25 nov 2020
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente 1.   Alla ricezione di un atto, l’organo ricevente invia automaticamente all’organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo D di cui all’allegato I. 2.   Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto con l’organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I. 3.   Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all’allegato I. 4.   Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2. L’organo ricevente ne informa al contempo l’organo mittente usando il modulo G di cui all’allegato I. Quando l’organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l’atto e la domanda, l’organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all’organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo H di cui all’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1784:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/1784) — Testo vigente | Portale Normativo