Art. 8

Trasmissione degli atti

In vigore dal 25 nov 2020
Trasmissione degli atti 1.   Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi. 2.   L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo. 3.   Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti. 4.   Qualora chieda che gli sia restituito un esemplare dell’atto inviato in formato cartaceo in conformità dell’, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all’, l’organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.
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