Art. 14
Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
In vigore dal 25 nov 2020
Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
1. Previo espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto in questione, l’organo ricevente redige un certificato dell’espletamento di tali formalità utilizzando il modulo standard K di cui all’allegato I e lo inoltra all’organo mittente, corredato, ove si applichi l’, paragrafo 4, di una copia dell’atto notificato o comunicato.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato che accetterà. Ciascuno Stato membro indica la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale il modulo K di cui all’allegato I può essere compilato.
Storico versioni
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