Art. 15
Spese di notificazione o di comunicazione
In vigore dal 25 nov 2020
Spese di notificazione o di comunicazione
1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non fa sorgere un obbligo di pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese:
a)
dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
b)
del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.
Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.
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