Art. 17

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

In vigore dal 25 nov 2020
Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari 1.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza ricorrere a misure coercitive, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro. 2.   Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all’uso della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.
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