Art. 19

Notificazione o comunicazione per via elettronica

In vigore dal 25 nov 2020
Notificazione o comunicazione per via elettronica 1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che: a) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; o b) il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l’atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione. 2.   Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, qualsiasi Stato membro può precisare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose o non contempli la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.
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Notificazione o comunicazione per via elettronica (Art. 19 Regolamento (UE) 2020/1784) — Testo vigente | Portale Normativo