Art. 18

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

In vigore dal 25 nov 2020
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
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