Art. 20

Notificazione o comunicazione diretta

In vigore dal 25 nov 2020
Notificazione o comunicazione diretta 1.   Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro. 2.   Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta comunica alla Commissione le informazioni relative a quale professione o persona competente sia autorizzata a effettuare la notificazione o comunicazione diretta degli atti sul suo territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
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