Art. 22

Mancata comparizione del convenuto

In vigore dal 25 nov 2020
Mancata comparizione del convenuto 1.   Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova: a) che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o b) che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento. 2.   Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni: a) l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento; b) dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi; c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto. Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati, provvedimenti provvisori o cautelari. 4.   Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e b) i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati. La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica. 5.   Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.
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Mancata comparizione del convenuto (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/1784) — Testo vigente | Portale Normativo