Art. 11

Notificazione o comunicazione degli atti

In vigore dal 25 nov 2020
Notificazione o comunicazione degli atti 1.   L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro. 2.   L’organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, l’organo ricevente: a) ne informa immediatamente l’organo mittente usando il modulo K di cui all’allegato I o, se l’organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all’allegato I, usando il modulo Di cui all’allegato I; e b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l’organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.
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