Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2020
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Fatto salvo l’, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.
3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.
Storico versioni
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