Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2020
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2.   Fatto salvo l’, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto. 3.   Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1784:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo