Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «Stato richiedente»: lo Stato membro in cui è condotto un procedimento penale ed è emessa una richiesta di trasferimento di tale procedimento a un altro Stato membro o che ha avviato consultazioni o ricevuto una richiesta di consultazione in merito a un eventuale trasferimento di un procedimento penale; 2) «Stato richiesto»: lo Stato membro a cui è trasmessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale ai fini dell'assunzione di tale procedimento, o che ha ricevuto una richiesta di consultazione o avviato consultazioni in merito a un eventuale trasferimento di un procedimento penale; 3) «autorità richiedente»: a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente competente nel caso interessato; o b) qualsiasi altra autorità competente designata come tale dallo Stato richiedente che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a chiedere il trasferimento del procedimento penale in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmessa all'autorità richiesta, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di tale richiesta a norma del presente regolamento. Laddove la richiesta di trasferimento del procedimento penale sia stata convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, tale autorità può anche essere considerata l'autorità richiedente ai fini della trasmissione della richiesta; 4) «autorità richiesta»: un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente a decidere se accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale in conformità dell', paragrafo 1, e, ove l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto lo consenta, a prendere successive misure a norma del presente regolamento o le misure previste dal diritto nazionale. Fatto salvo il requisito secondo cui la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale conformemente all', paragrafo 1, deve essere presa esclusivamente da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero sulla base della valutazione dei motivi di rifiuto di cui all', lo Stato richiesto la cui struttura del sistema giuridico interno derivi da una tradizione giuridica di common law può disporre, nei casi in cui l'ordinamento giuridico nazionale non consenta ai relativi organi giurisdizionali o procuratori di prendere misure diverse dalla decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale conformemente all', paragrafo 1, che dette misure siano adottate da un'altra autorità competente ad adottare misure nei procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale, all'unico scopo di facilitare il processo decisionale in ambito giudiziario. Tale altra autorità competente può anche adottare successive misure ai fini del presente regolamento; 5) «sistema informatico decentrato»: un sistema informatico decentrato quale definito all', punto 3), del regolamento (UE) 2023/2844; 6) «vittima»: la vittima quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE, o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento.
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