Art. 11
Decisione dell'autorità richiesta
In vigore dal 27 nov 2024
Decisione dell'autorità richiesta
1. L'autorità richiesta adotta una decisione quanto all'accettazione o al rifiuto del trasferimento del procedimento penale, in tutto o in parte, e decide, in conformità del proprio diritto nazionale, in merito alle misure da prendere. La decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata.
2. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità dei termini di cui all'.
3. Qualora ritenga che le informazioni comunicate dall'autorità richiedente non siano sufficienti per consentirle di decidere se accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta può chiedere informazioni supplementari ritenute necessarie. L'autorità richiedente fornisce le informazioni supplementari richieste senza indebito ritardo, se disponibili, corredate di una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell', paragrafo 1, lettera d).
4. Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell', l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto.
5. Qualora abbia ricevuto la decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità richiedente trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti pertinenti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell', paragrafo 1, lettera d).
6. Se il procedimento penale è interrotto a norma dell', l'autorità richiedente trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta l'originale o una copia autenticata di tutte le restanti parti pertinenti del fascicolo, comprese le prove fisiche pertinenti. Qualora sia già stata fornita una copia autenticata del fascicolo all'autorità richiesta, l'autorità richiedente, su domanda dell'autorità richiesta, trasmette i documenti originali del fascicolo. Lo Stato richiedente può esigere che i documenti originali del fascicolo o le prove fisiche gli siano restituiti non appena tali documenti o tali prove non siano più necessari nello Stato richiesto o al termine del procedimento nello stesso. Se lo Stato richiedente, alla domanda dello Stato richiesto, ha indicato che non intende recuperare i documenti originali del fascicolo o le prove fisiche quando non sono più necessari o al termine del procedimento, lo Stato richiesto può determinare, conformemente al proprio diritto nazionale, le modalità di gestione delle restanti prove, compresa la loro conservazione o distruzione.
7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6 l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare le parti pertinenti del fascicolo da trasmettere e da tradurre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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