Art. 13

Termini

In vigore dal 27 nov 2024
Termini 1.   L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione o al rifiuto del trasferimento del procedimento penale senza indebito ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente. 2.   Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa senza indebito ritardo l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. 3.   Qualora il diritto nazionale dello Stato richiesto preveda un privilegio o un'immunità, il termine di cui al paragrafo 1 decorre solo a partire dal giorno in cui l'autorità richiesta è stata informata della revoca del privilegio o dell'immunità.
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