Art. 15
Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento
In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento
1. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell', paragrafo 1, di accettare il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiesta, senza indebito ritardo, in una lingua comprensibile all'indagato o all'imputato:
a)
informa l'indagato o l'imputato della decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale;
b)
fornisce all’indagato o all’imputato una copia della decisione motivata di accettare il trasferimento del procedimento penale; e
c)
informa l’indagato o l’imputato del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.
Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo.
2. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, ai fini del paragrafo 1, trasmettere la versione compilata del modulo di cui all'allegato IV all'autorità richiedente. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiedente, che ne informa l'autorità richiesta.
3. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell', paragrafo 1, di rifiutare il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, della decisione di rifiutare il trasferimento.
Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo
4. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 3, trasmettere la versione compilata del modulo di cui all'allegato IV all'autorità richiesta. In tali casi, l'obbligo di cui al paragrafo 3 si applica mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente.
5. L'autorità richiesta non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e l'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 3 qualora:
a)
il loro adempimento comprometta la riservatezza dell'indagine o pregiudichi in altro modo un'indagine; o
b)
l'indagato o imputato non possa essere rintracciato o raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente o dall'autorità richiedente.
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