Art. 32
Notifiche
In vigore dal 27 nov 2024
Notifiche
1. Entro il 1o febbraio 2027 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione:
a)
le autorità che, conformemente al diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell', punto 3), a emettere o convalidare richieste di trasferimento dei procedimenti penali e quelle che sono competenti ai sensi dell', punto 4), a prendere decisioni in merito a tali richieste;
b)
le informazioni riguardanti le altre autorità di cui all', punto 4), secondo comma, nel caso in cui lo Stato membro si avvalga della possibilità ivi prevista;
c)
le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro si avvalga della possibilità prevista all';
d)
le lingue accettate per le richieste di trasferimento dei procedimenti penali, per la presentazione di informazioni di supporto e per qualsiasi comunicazione tra autorità, quando agiscono in qualità di Stato richiedente e quando agiscono in qualità di Stato richiesto.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione eventuali aggiornamenti delle informazioni notificate a norma del paragrafo 1.
La Commissione provvede a che le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 siano tenute aggiornate e rese pubbliche nella sezione liberamente accessibile del sito web della Rete giudiziaria europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3011:oj#art-32