Art. 33
Relazioni con accordi e intese internazionali
In vigore dal 27 nov 2024
Relazioni con accordi e intese internazionali
1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e paesi terzi, il presente regolamento sostituisce, nel suo ambito di applicazione, a decorrere dal 1o febbraio 2027, le corrispondenti disposizioni della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 e della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, applicabili tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
2. In aggiunta al presente regolamento, dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.
3. Entro il 1o febbraio 2027 gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese di cui al paragrafo 2 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.
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