Art. 35

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 nov 2024
Disposizioni transitorie Il presente regolamento si applica alle richieste di trasferimento dei procedimenti penali trasmesse a decorrere dal 1o febbraio 2027. Le richieste di trasferimento dei procedimenti penali ricevute anteriormente al 1o febbraio 2027 continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di trasferimento dei procedimenti penali. Fino a quando l' non diventa applicabile a norma dell', terzo comma, le comunicazioni tra le autorità richiedenti e le autorità richieste e, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali, nonché con Eurojust a norma del presente regolamento, sono effettuate con qualsiasi mezzo alternativo appropriato, tenuto conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile.
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Disposizioni transitorie (Art. 35 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo