Art. 10

Ritiro della richiesta

In vigore dal 27 nov 2024
Ritiro della richiesta 1.   L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale in conformità dell', paragrafo 1. In tali casi, l'autorità richiedente ne informa immediatamente l'autorità richiesta. 2.   L'autorità richiedente informa l'indagato o l'imputato che è stato informato a norma dell', paragrafo 3, e la vittima che è stata informata a norma dell', paragrafo 2, del ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale in una lingua a loro comprensibile. 3.   Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, al fine di fornire l'informazione di cui al paragrafo 2, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato VI. In tali casi, l'autorità richiesta fornisce l'informazione all'indagato o all'imputato e ne informa l'autorità richiedente. 4.   Se l'autorità richiedente ha informato l'autorità richiesta, a norma del paragrafo 1, del ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale, il procedimento resta di competenza dell'autorità richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3011:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ritiro della richiesta (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo