Art. 8

Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

In vigore dal 27 nov 2024
Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale 1.   La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta dall'autorità richiedente utilizzando il modulo di richiesta di cui all'allegato I. L'autorità richiedente firma il modulo di richiesta e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. 2.   La richiesta di trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata e contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) le informazioni relative all'autorità richiedente; b) una descrizione del reato che forma l'oggetto del procedimento penale e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato richiedente; c) i motivi per cui il trasferimento del procedimento penale è necessario e opportuno e, in particolare, quali criteri previsti all', paragrafo 2, sono applicabili; d) le informazioni necessarie disponibili sull’indagato o sull’imputato e sulla vittima; e) una valutazione dell'impatto del trasferimento del procedimento penale sui diritti dell'indagato o imputato e della vittima, sulla base delle informazioni a disposizione dell'autorità richiedente, fra cui, se del caso, l'opinione delle persone interessate ottenuta a norma dell', paragrafi 3 e 4, o dell', paragrafi 2 e 3, o le proposte formulate a norma dell', paragrafo 3; f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente, tra cui eventuali misure temporanee coercitive in corso e i termini per l'applicazione di dette misure; g) eventuali condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali applicabili ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680. 3.   Se l'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione ai sensi dell', paragrafi 3 e 4, o se la vittima ha espresso un'opinione ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, tale opinione è trasmessa all'autorità richiesta unitamente alla richiesta di trasferimento del procedimento penale. Se l'opinione dell'indagato, dell'imputato o della vittima è stata espressa oralmente, l'autorità richiedente provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dell'autorità richiesta. 4.   Se necessario, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è corredata di eventuali ulteriori informazioni e documenti pertinenti. 5.   Il modulo di richiesta compilato di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché le parti essenziali di qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell', paragrafo 1, lettera d). 6.   L'autorità richiedente trasmette la richiesta di trasferimento del procedimento penale direttamente all'autorità richiesta o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta effettuano tutte le altre comunicazioni ufficiali direttamente o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'. 7.   Qualora l'autorità richiesta non sia nota all'autorità richiedente, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio (36), al fine di determinare quale sia, nello Stato richiesto, l'autorità competente ad adottare la decisione a norma dell', paragrafo 1. 8.   Senza indebito ritardo e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento del modulo di richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità richiesta invia all'autorità richiedente un avviso di ricevimento. Tale obbligo si applica sia all'autorità centrale di cui all', se del caso, sia all'autorità richiesta che riceve dall'autorità centrale la richiesta di trasferimento del procedimento penale. 9.   Qualora non sia competente ad adottare una decisione a norma dell', paragrafo 1, l'autorità dello Stato richiesto che ha ricevuto la richiesta di trasferimento del procedimento penale la trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta competente dello stesso Stato membro e ne informa l'autorità richiedente.
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Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo