Art. 5

Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

In vigore dal 27 nov 2024
Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale 1.   La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compresa la proporzionalità, possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro. 2.   Nel valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente tiene conto in particolare dei criteri seguenti: a) il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato si è verificata nel territorio di tale Stato; b) uno o più indagati o imputati sono cittadini o residenti dello Stato richiesto; c) uno o più indagati o imputati si trovano nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli allo Stato richiedente sulla base: i) dell', punto 2), della decisione quadro 2002/584/GAI; ii) dell', punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali; o iii) dell', punto 7), della decisione quadro 2002/584/GAI; d) uno o più indagati o imputati per i quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo si trovano nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall' TUE e dalla Carta; e) la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato; f) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti; g) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi; h) uno o più indagati o imputati stanno scontando o devono scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto; i) l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna; j) una o più vittime hanno la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiedono; k) le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un consenso, a norma della decisione quadro 2009/948/GAI o in altro modo, sulla concentrazione dei procedimenti penali in un solo Stato membro. Ai fini del primo comma, lettera j), l'autorità richiedente tiene debitamente conto delle vittime minori e di altre persone vulnerabili. 3.   Un indagato, un imputato o una vittima può, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, proporre alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto che il procedimento penale sia trasferito conformemente al presente regolamento. Tali proposte sono esaminate e verbalizzate in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la proposta è rivolta all'autorità competente dello Stato richiesto, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente. Le proposte emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente di richiedere o di effettuare il trasferimento del procedimento penale allo Stato richiesto, né per l'autorità richiedente o per l'autorità richiesta di avviare consultazioni reciproche.
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