Art. 3

Giurisdizione

In vigore dal 27 nov 2024
Giurisdizione 1.   Nella misura in cui la giurisdizione non sia già stabilita dal diritto nazionale dello Stato richiesto, ai fini del presente regolamento lo Stato richiesto ha giurisdizione per qualsiasi reato cui si applica il diritto nazionale dello Stato richiedente quando: a) lo Stato richiesto rifiuta di consegnare un indagato o un imputato che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, sulla base dell', punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI; b) lo Stato richiesto rifiuta di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato e se, in situazioni eccezionali, constata che sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall' TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»); c) la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato si è verificata nel territorio dello Stato richiesto; d) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per altri fatti e l'indagato o l'imputato è cittadino o residente di tale Stato; o e) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per fatti identici, parzialmente identici o connessi e l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire è cittadino o residente di tale Stato. 2.   Qualora la giurisdizione sia stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente sulla base del paragrafo 1, tale giurisdizione è esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale a norma del presente regolamento.
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Giurisdizione (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/3011) — Testo vigente | Portale Normativo