Art. 7

Diritti della vittima

In vigore dal 27 nov 2024
Diritti della vittima 1.   Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa. 2.   Se la vittima è una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceve le informazioni sui procedimenti penali conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o è una persona giuridica stabilita nello Stato richiedente e riceve tali informazioni in conformità del diritto nazionale, prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente: a) informa la vittima, in conformità del diritto nazionale applicabile e in una lingua a lei comprensibile, della sua intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale; e b) offre alla vittima la possibilità di esprimere un'opinione in merito a tale trasferimento, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa. L'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al primo comma del presente paragrafo qualora: a) il loro rispetto comprometta la riservatezza di un'indagine o la pregiudicherebbe in altro modo; o b) la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una proposta di una vittima ai sensi dell', paragrafo 3. 3.   Qualora decida di esprimere un'opinione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la vittima fornisce tale opinione non oltre dieci giorni da quando è stata informata dell'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento e a condizione che abbia ricevuto la possibilità di esprimere un'opinione a norma del paragrafo 2. Tale opinione è verbalizzata e l'autorità richiedente ne tiene conto nel decidere se richiedere il trasferimento del procedimento penale. La verbalizzazione avviene in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato richiedente. 4.   Qualora l'autorità richiedente emetta una richiesta di trasferimento del procedimento penale e la vittima sia stata informata in conformità del paragrafo 2, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento.
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