Art. 21

Effetti nello Stato richiedente

In vigore dal 27 nov 2024
Effetti nello Stato richiedente 1.   Al ricevimento della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell', paragrafo 1, o della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale a norma dell', il procedimento penale è sospeso o interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, a meno che il ricorso giurisdizionale non termini con il rinvio nello Stato richiedente o l'autorità richiedente abbia già sospeso o interrotto tale procedimento penale ai sensi dell'. 2.   In deroga al paragrafo 1, il procedimento penale nello Stato richiedente può rimanere aperto per consentire all'autorità richiedente di: a) intraprendere le necessarie misure investigative urgenti o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, oppure provvedimenti di congelamento; b) mantenere le misure investigative precedentemente intraprese o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI, un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca. 3.   A seguito della decisione dell'autorità richiesta di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta cooperano nella misura più ampia possibile e conformemente al rispettivo diritto nazionale, specialmente nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto preveda il rispetto di talune formalità e procedure, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle prove. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta cooperano anche per quanto riguarda le misure provvisorie adottate prima del trasferimento e a norma del paragrafo 2. 4.   Qualora l'esecuzione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 sia ultimata, o qualora l'autorità richiesta abbia intrapreso le necessarie misure investigative o altre misure procedurali e le misure intraprese dall'autorità richiedente a norma del paragrafo 2 non siano più necessarie, il procedimento penale nello Stato richiedente è sospeso o interrotto. 5.   L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base del procedimento penale di cui è stato accettato il trasferimento, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto. 6.   Il paragrafo 5 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e sia stata resa a seguito di una decisione nel merito del caso, estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.
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