Definizione data dalla norma indicata.
un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente a decidere se accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, e, ove l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto lo consenta, a prendere successive misure a norma del presente regolamento o le misure previste dal diritto nazionale. Fatto salvo il requisito secondo cui la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, deve essere presa esclusivamente da un giud
Fonte: reg-2024-11-27-3011 — art. 2 →