Art. 31
Comunicazioni
In vigore dal 25 nov 2020
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
l’elenco redatto a norma dell’, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se applicabile, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
b)
il nome e l’indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 3, precisandone la competenza territoriale;
c)
i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell’elenco redatto a norma dell’, paragrafo 2;
d)
le lingue che possono essere utilizzate per le richieste, a norma dell’.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli delle altre autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante tali dettagli.
4. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
Storico versioni
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