Art. 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
In vigore dal 25 nov 2020
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
1. Per la materia rientrante nel suo ambito d’applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell’Aia, del 18 marzo 1970, sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese intesi a facilitare l’assunzione delle prove, sempre che tali accordi o intese siano compatibili con le sue disposizioni.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
a)
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
b)
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Storico versioni
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