Art. 28
Costi del sistema informatico decentrato
In vigore dal 25 nov 2020
Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.
Storico versioni
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