Art. 32

Monitoraggio

In vigore dal 25 nov 2020
Monitoraggio 1.   Entroil 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. 2.   Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili: a) il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1; b) il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell’ e dell’, paragrafo 8; c) il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’, paragrafo 4. 4.   Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.
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