Art. 32
Monitoraggio
In vigore dal 25 nov 2020
Monitoraggio
1. Entroil 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili:
a)
il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1;
b)
il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell’ e dell’, paragrafo 8;
c)
il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’, paragrafo 4.
4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.
Storico versioni
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