Art. 19
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente
In vigore dal 25 nov 2020
Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente
1. Un’autorità giudiziaria che chieda l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all’allegato I.
2. L’assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l’uso di misure coercitive.
Se l’assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l’assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.
3. L’assunzione diretta delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designati in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all’autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l’assunzione diretta delle prove dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all’allegato I.
L’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l’assunzione diretta delle prove.
5. Qualora entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della richiesta per l’assunzione diretta delle prove l’autorità giudiziaria richiedente non abbia ricevuto informazioni sull’accoglimento della richiesta, può inviare un sollecito all’organo centrale o all’autorità competente dello Stato membro richiesto. Se l’autorità giudiziaria richiedente non riceve una risposta entro 15 giorni dalla conferma di ricezione del sollecito, la richiesta per l’assunzione diretta delle prove è ritenuta accettata. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali in cui l’organo centrale o l’autorità competente si siano trovati nell’impossibilità di reagire alla richiesta entro il termine successivo al sollecito, è eccezionalmente ancora possibile invocare in qualsiasi momento motivi per rifiutare l’assunzione diretta delle prove dopo la scadenza di detto termine e fino al momento dell’effettiva assunzione diretta delle prove.
6. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove.
7. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:
a)
non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
b)
non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’; o
c)
l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
8. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue l’assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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