Art. 18

Procedura successiva all’esecuzione della richiesta

In vigore dal 25 nov 2020
Procedura successiva all’esecuzione della richiesta L’autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all’autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l’esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all’allegato I.
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