Art. 17
Comunicazione di ritardi
In vigore dal 25 nov 2020
Comunicazione di ritardi
Se l’autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all’allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Storico versioni
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