Art. 15

Misure coercitive

In vigore dal 25 nov 2020
Misure coercitive Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata.
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