Art. 13

Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti

In vigore dal 25 nov 2020
Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti 1.   Se la legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta lo prevede, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta. 2.   Nella sua richiesta l’autorità giudiziaria richiedente informa l’autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all’assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato. 3.   Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, conformemente all’. 4.   L’autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il modulo I di cui all’allegato I. 5.   I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l’autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.
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