Art. 16

Richieste di rifiuti di esecuzione

In vigore dal 25 nov 2020
Articolo16 Richieste di rifiuti di esecuzione 1.   Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal deporre in base: a) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta; o b) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta. 2.   L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi: a) la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; b) l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto; c) l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’ entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo. 3.   Un’autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un’altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l’esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d’azione al riguardo. 4.   Se l’esecuzione di una richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il modulo K di cui all’allegato I, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1783:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo