Art. 22
Spese
In vigore dal 25 nov 2020
Spese
1. L’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove ai sensi dell’ non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:
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i compensi versati ai periti o agli interpreti; e
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le spese risultanti dall’applicazione dell’, paragrafi 3 e 4.
L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l’assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiesta può chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l’anticipo non è una condizione per l’esecuzione di una richiesta per l’assunzione delle prove.
Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
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